LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO II
 Riallineamento di particolari categorie di personale
Art. 20
 
1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall' articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.
2. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma del' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della sopracitata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di assunzione del dipendente.
3. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> s' intende lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d' appartenenza dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in vigore alla data di assunzione.
Art. 21
 
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 20 si applicano, a decorrere dalla data d' inquadramento, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, al personale inquadrato con effetto successivo al 31 dicembre 1982 ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, ed a quello inquadrato ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30.
Art. 22
 
1. Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dell' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, dell' articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall' articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.
2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data corrispondente al giorno precedente a quella d' inquadramento.
3. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> s' intende il trattamento economico in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi delle disposizioni citate al precedente primo comma.
4. Per il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, ed ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, il trattamento economico di cui al precedente terzo comma va depurato del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza e determinato ai sensi del quarto comma, secondo interlinea, dei medesimi articoli.
5. Per il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, lo stipendio iniziale contemplato nel sopracitato articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base alla tabella << B >> allegata alla già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 44/1988
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
3Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 73, comma 4, L. R. 44/1988 nel testo modificato da art. 24, comma 2, L. R. 13/1989
Art. 23
1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1 luglio 1983, dal 1 gennaio 1984, dal 1 gennaio 1985, dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di nomina nella nuova qualifica.
3. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s' intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell' importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, in base alla suddetta normativa ed alla classe di stipendio prevista dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall' articolo 25, primo comma, della già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
5. Al personale di cui al precedente quarto comma, l' importo di cui all' articolo 24 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va determinato alla data del passaggio in base alla nuova qualifica posseduta.
6. Il salario individuale di anzianità, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1 gennaio dell' anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l' importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 39, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
Art. 24
 
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 23 si applicano anche al personale, già in servizio al 31 dicembre 1982, che ha conseguito il passaggio di qualifica successivamente al 1 gennaio 1983 a seguito superamento di concorso pubblico.
Art. 25
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il segretario particolare e l' addetto di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione, oppure in posizione di comando, disposta dall' Amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.
Art. 26
 
1. Il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 59, spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, il beneficio di cui all' articolo 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. Al predetto personale si applica l' articolo 23 della presente legge.