LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VII
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 58
 Nuova attribuzione alle rubriche
di alcuni capitoli di spesa
I capitoli di cui all' allegato elenco vengono trasferiti alle rubriche ivi specificate; la competenza in ordine alla emanazione degli atti ad essi relativi è disciplinata dall' articolo 175 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 59
 Modifica delle competenze
in materia di carta tecnica regionale
La lettera c) dell' articolo 27 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come inserito con l' articolo 2, XIII, della legge regionale 31 agosto 1973, n. 49, viene così sostituita:
<< c) gli adempimenti giuridico - amministrativi, connessi alle materie attribuite all' Assessorato. >>.

Al n. 1 dell' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, viene aggiunta la seguente locuzione: << , nonché di provvedere agli ed amministrativi, relativi all' affidamento di consulenze ed incarichi diretti alla formazione ed all' aggiornamento della carta tecnica regionale; >>.
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 61
 Attuazione regolamenti CEE
Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 797/1985 relative ai regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agli investimenti collettivi nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 75/268/CEE, la Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, i criteri, le condizioni e le procedure per l' applicazione dei regimi di aiuti agli investimenti medesimi. Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, in materia di indennità compensativa per le zone di montagna e svantaggiate e di tenuta delle contabilità, si applicano le disposizioni della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34.
Ai fini dell' attuazione del regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento e dall' articolo 5, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del regolamento di cui al precedente comma e della predetta legge statale, fanno carico ai capitoli 4081, 4167, 7488, 7490, 7492, 7494 e rispettivamente ai capitoli 4080, 4166, 7487, 7489, 7491 e 7493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 62
 Modifica del termine di cui all' articolo 1
della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9
Per la concessione dei finanziamenti di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altri settori che esercitano anche attività in quello dell' agricoltura - loro consorzi, consorzi di bonifica e associazioni provinciali degli allevatori, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dello stesso articolo 1, è modificata in quella del 31 ottobre 1986.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 64
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24, viene inserito il seguente:
<< Art. 1 bis
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di sistemazione idraulico - forestale potranno essere eseguiti in economia dagli Uffici della Direzione regionale delle foreste nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari. >>.

Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 4, L. R. 12/1995
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989
Art. 67
 Utilizzo stanziamenti a favore ISDEE
Lo stanziamento iscritto sul capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 può venir utilizzato anche per il finanziamento delle spese sostenute nel corso dell' esercizio 1986.
Art. 68
 Copertura finanziaria
Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 51 e con il penultimo comma dell' articolo 53, pari a lire 175.282 milioni, suddivisi in ragione di lire 90.442 milioni per l' anno 1987, di lire 26.330 milioni per l' anno 1988 e di lire 58.510 milioni per l' anno 1989, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 69
 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1987.