LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 27
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione
della Friuli SpA
(programma 3.3.1.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friuli SpA, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' ulteriore importo di lire 3.500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 1347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 28
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
(programma 3.3.1.)
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 3.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 29
 Contributi sugli interessi
per investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 30
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1987, per quanto riguarda il settore industriale, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 31
 Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.700 milioni fa carico al capitolo 7748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 32
 Interventi a favore di iniziative di ricerca applicata
e di innovazione tecnologica
(programma 3.2.4.)
Per le finalità previste dal capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 7897 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 33
 Interventi per favorire
nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 34
 Zone industriali di interesse comunale
(programma 3.2.3.)
Per le finalità previste dall' articolo 33, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 35
 Depurazione dei cicli produttivi
(programma 3.2.6.)
Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.