LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 22
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della già citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 23
 Consorzi di produzione agricola
(programma 3.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2010
Art. 25
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
a favore delle aziende agricole
(programmi 3.1.5 e 3.1.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 7495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7169 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
Art. 26
 Finanziamento all' ERSA per interventi
a favore del Centro zootecnico sperimentale
(programma 3.1.3.)
Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 27
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione
della Friuli SpA
(programma 3.3.1.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friuli SpA, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' ulteriore importo di lire 3.500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 1347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 28
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
(programma 3.3.1.)
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 3.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 29
 Contributi sugli interessi
per investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 30
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1987, per quanto riguarda il settore industriale, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 31
 Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.700 milioni fa carico al capitolo 7748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 32
 Interventi a favore di iniziative di ricerca applicata
e di innovazione tecnologica
(programma 3.2.4.)
Per le finalità previste dal capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 7897 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 33
 Interventi per favorire
nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 34
 Zone industriali di interesse comunale
(programma 3.2.3.)
Per le finalità previste dall' articolo 33, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 35
 Depurazione dei cicli produttivi
(programma 3.2.6.)
Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
CAPO III
 Interventi nei settori dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e del turismo
Art. 38
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 39
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell' anno 1987, per quanto riguarda il settore commerciale, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 40
 Contributi a favore
delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
Per le finalità previste dagli articolo 1 e 10/bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità, autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
CAPO V
 Interventi nei settori dei traffici e dell' autotrasporto merci
Art. 41
 Contributi in conto interessi
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come integrato dall' articolo 33 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 42
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.