LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della formazione professionale e della cultura
Art. 15
 Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
Il limite di impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l' anno 1985 con il terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 84 milioni a decorrere dall' anno 1987.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 84 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.
Il limite di impegno di lire 315 milioni, autorizzato per l' anno 1985 con il terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotto di lire 16 milioni a decorrere dell' anno 1987.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 16 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 16
 Centri di formazione professionale
(programma 2.4.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 17
 Interventi a favore
delle istituzioni scientifiche per l' anno 1989
(programma 2.3.3. e 2.3.4.)
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 49 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 18
 Interventi nel settore dei beni culturali
(programma 2.3.6.)
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989.
Note:
1Decimo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 19
 Interventi a favore dei servizi bibliotecari,
museali ed archivistici
(programma 2.3.7.)
Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per l' anno 1987 e di lire 60 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 110 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000