LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 64
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24, viene inserito il seguente:
<< Art. 1 bis
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di sistemazione idraulico - forestale potranno essere eseguiti in economia dagli Uffici della Direzione regionale delle foreste nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari. >>.