LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 54
 Opere di bonifica, di sistemazione idrogeologica
e di tutela dell' ambiente
(programmi 1.4.2., 1.5.2., 3.1.1., 1.2.3. e 3.1.5.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 8.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di complessive lire 400 milioni per gli anni 1987 e 1988, autorizzata, rispettivamente, per lire 200 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 39, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 e per lire 200 milioni per l' anno 1988 con l' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, è revocata.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 16.500 milioni per gli anni 1987 e 1988 così come rideterminata con il primo comma dell' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l' articolo 19 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20 miliardi per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con il primo comma dell' articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 10 miliardi per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene revocata.