LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 49
 Consorzi di bonifica
(programma 0.7.1.)
Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1986, è concesso un contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana costituiti o costituendi tra le Comunità montana costituiti o costituendi tra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 6, L. R. 29/1990