LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 47
 Conservazione e valorizzazione
di tradizioni culturali locali
(programma 2.3.7.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della propria sede destinata ad ospitare anche un' istituzione per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e lire 400 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.