LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 27
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione
della Friuli SpA
(programma 3.3.1.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friuli SpA, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' ulteriore importo di lire 3.500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 1347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.