LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 25
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
a favore delle aziende agricole
(programmi 3.1.5 e 3.1.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 7495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7169 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991