LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 18
 Interventi nel settore dei beni culturali
(programma 2.3.6.)
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989.
Note:
1Decimo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010