LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO VIII
 Interventi regionali per la formazione
di un sistema informativo elettronico portuale
Art. 33
 Sistemi e servizi informativi e telematici
1. Al fine di conseguire efficienza, economicità e competitività, sia nell' impiego degli impianti, delle opere e delle attrezzature, sia nello svolgimento delle operazioni di trasporto, nonché consentire un più rapido scambio e raccolta di dati, ai fini di una più generale azione di programmazione degli interventi regionali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la formazione di sistemi e servizi informatici e telematici per le gestioni portuali e per le attività di trasporto marittimo e di trasporto terrestre ad esso connesso, da attuarsi sulla base dei risultati del progetto di ricerca finalizzato di cui all' articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia si avvarrà dei sistemi e servizi di cui la stessa si avvale ai sensi della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, ovvero di altri sistemi e servizi, tecnicamente idonei.
3. Si prescinde dal riconoscimento di cui all' ultimo comma dell' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per quei sistemi e servizi di cui faccia parte la Informatica Friuli Venezia Giulia SpA.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.