LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO X
 Norme finanziarie
Art. 38
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2, faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 39
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla rubrica n. 11 - Programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3505 (2.1.232.3.09.20) con la denominazione: << Contributi sulle spese necessarie all' elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Al predetto onere complessivo di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3320 del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 3505 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal medesimo capitolo 3320 del precitato stato di previsione.
Art. 40
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti a favore dell' Ente autonomo del porto di Trieste, faranno carico:
a) al capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte degli stanziamenti già autorizzati con l' articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, con l' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e con l' articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificati nella suddivisione annuale con l' articolo 53, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3; nella denominazione del precitato capitolo 3496 la parola << Contributo >> è sostituita con << Finanziamenti >>;
b) al capitolo 3498 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato, con l' articolo 60 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;
c) al capitolo 3502 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 43, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificato nella suddivisione annuale con l' articolo 44, terzo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone faranno carico:
a) al capitolo 3404 del precitato stato di previsione a fronte degli stanziamenti già autorizzati con l' articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e con l' articolo 41 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificati nella suddivisione annuale con l' articolo 53, primo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) al capitolo 3499 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo 61 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 50, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno, faranno carico:
a) al capitolo 3497 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 42 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificato nella suddivisione annuale con l' articolo 44, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5; nella denominazione del precitato capitolo 3497 la locuzione << Finanziamento straordinario >> viene sostituita con la locuzione << Finanziamenti >> e dopo la locuzione << dell' Aussa - Corno >> viene inserita la locuzione << per la realizzazione di programmi di investimento >>;
b) al capitolo 3500 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo 62 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 51, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

4. Per le finalità previste dal precitato articolo 17, sono autorizzate, inoltre, le seguenti spese:
a) relativamente ai finanziamenti dell' Ente autonomo del
porto di Trieste, la spesa complessiva di lire 14.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 10.000 milioni per l' anno 1989; detto onere fa carico al precitato capitolo 3496 il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 10.000 milioni per l' anno 1989;
b) relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 4.000 milioni per l' anno 1989; a tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 è istituito, a decorrere dall' anno 1988, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria
2.3. - Sezione IX - il capitolo 3506 (2.1.234.5.09.20) con la denominazione: << Finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
c) relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989. Detto onere fa carico al precitato capitolo 3497, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989.

5. All' onere complessivo di lire 23.000 milioni previsto dal comma 4, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).
Art. 41
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 21, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, faranno carico al capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 44 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8.
2. Per le medesime finalità, previste dal comma 1, è altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
3. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al precitato capitolo 3490, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
4. Per gli oneri derivanti dalla applicazione dell' articolo 21, comma 2, relativamente alle spese per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989, a decorrere dall' anno 1988, è istituito - alla rubrica n. 11 - Programma 1.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3463 (1.1.141.2.09.20) con la denominazione: << Spese per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3463 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio medesimo.
6. All' onere complessivo di lire 6.200 milioni si fa fronte:
a) per lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 3.000 milioni per l' anno 1989, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato);
b) per lire 500 milioni, relativamente all' anno 1988, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3492 del precitato stato di previsione;
c) per lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3460 del medesimo stato di previsione; il precitato capitolo viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti;
d) per lire 500 milioni, relativamente all' anno 1989, mediante storno dal capitolo 1080 del precitato stato di previsione.

Art. 42
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 24 faranno carico al capitolo 3461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 43
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, a decorrere dall' anno 1988, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 3507 (2.1.243.3.10.20) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di imprese e loro consorzi e ai consorzi misti fra soggetti privati e pubblici che effettuino investimenti diretti alla costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento degli edifici e degli impianti necessari all' attività dell' impresa, negli ambiti dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro e nella zona interscambio merci di Monfalcone >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Al precitato onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).
Art. 44
 
1. Il limite d' impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l' anno 1987 con l' articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene ridotto di lire 110 milioni.
2. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. Per le finalità di cui all' articolo 26 è autorizzato, per l' anno 1987, un limite d' impegno di lire 70 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito alla rubrica n. 11 - programma 1.3.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3553 (2.1.243.5.09.22) con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dei soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale per la realizzazione di programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
6. Al predetto onere di lire 210 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3550 del precitato stato di previsione, in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2.
7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Sul precitato capitolo 3553 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 70 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
Art. 45
 
1. Conseguentemente a quanto disposto agli articoli 26 e 36 nella denominazione del capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, la locuzione << dalle imprese di spedizione e di autotrasporto di merci >> è sostituita con la locuzione << dalle imprese di autotrasporto >> e la locuzione << e dalle imprese armatoriali per l' acquisto di contenitori >> viene soppressa.
Art. 46
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 27 è autorizzato per l' anno 1987 il limite d' impegno di lire 40 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito - alla rubrica n. 11 - programma 1.3.3. - Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3554 (2.1.243.5.09.22) con la denominazione: << Contributi annui a favore dei soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature d' ufficio, i contenitori ed i mezzi di trasporto, necessari per l' attività di impresa >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
4. Al predetto onere di lire 120 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 3550, in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 44.
5. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul precitato capitolo 3554 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 40 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
Art. 47
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 29, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3462 (2.1.163.2.09.20) con la denominazione: << Contributo annuale all' Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi - AIOM - di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
2. Al predetto onere di lire 450 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1081 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione.
3. Sul predetto capitolo 3462 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelievo, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3462 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 48
 
1. Per le finalità di cui al comma 6 dell' articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono istituiti - alla rubrica n. 11 - programma 1.3.8. (Centro intermodale di Pordenone) - e nelle spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3830 (2.1.243.3.09.22) con la denominazione: << Contributo alla Società per azioni Centro commerciale all' ingrosso di Pordenone o ad altro soggetto per la realizzazione di un centro intermodale di raccolta e smistamento merci >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegati ai bilanci medesimi).
4. Sul predetto capitolo 3830 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 7 dell' articolo 31, faranno carico al capitolo 3503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, così come modificato nella suddivisione annuale ed integrato con il quarto e, rispettivamente, quinto comma dell' articolo 53 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62. La denominazione del precitato capitolo 3503 viene sostituita dalla seguente: << Contributi in conto capitale all' Azienda speciale per il porto di Monfalcone per le infrastrutture, le opere e gli interventi volti a rendere pienamente operativa la " zona interscambio merci" >>.
Art. 49
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 33 faranno carico al capitolo 861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
2. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.