LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 Finalità generali
1. Al fine di concorrere alla più generale azione diretta a favorire lo sviluppo socio - economico regionale, l' Amministrazione regionale, avuto riguardo alle indicazioni del Piano urbanistico regionale, del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale integrato dei trasporti, nel più ampio quadro di riferimento costituito dal Piano generale dei trasporti, ferma rimanendo la normativa vigente per i porti di competenza statale, individua con la presente legge le linee e gli strumenti per il potenziamento del sistema portuale regionale con l' obiettivo, altresì, di favorire l' integrazione e la specializzazione funzionale dei singoli scali.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Il Comitato regionale dei porti, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 23/1997
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 23/1997
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.