LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 46
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 27 è autorizzato per l' anno 1987 il limite d' impegno di lire 40 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito - alla rubrica n. 11 - programma 1.3.3. - Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3554 (2.1.243.5.09.22) con la denominazione: << Contributi annui a favore dei soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature d' ufficio, i contenitori ed i mezzi di trasporto, necessari per l' attività di impresa >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
4. Al predetto onere di lire 120 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 3550, in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 44.
5. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul precitato capitolo 3554 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 40 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.