LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 43
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, a decorrere dall' anno 1988, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 3507 (2.1.243.3.10.20) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di imprese e loro consorzi e ai consorzi misti fra soggetti privati e pubblici che effettuino investimenti diretti alla costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento degli edifici e degli impianti necessari all' attività dell' impresa, negli ambiti dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro e nella zona interscambio merci di Monfalcone >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Al precitato onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).