LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 41
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 21, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, faranno carico al capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 44 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8.
2. Per le medesime finalità, previste dal comma 1, è altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
3. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al precitato capitolo 3490, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
4. Per gli oneri derivanti dalla applicazione dell' articolo 21, comma 2, relativamente alle spese per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989, a decorrere dall' anno 1988, è istituito - alla rubrica n. 11 - Programma 1.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3463 (1.1.141.2.09.20) con la denominazione: << Spese per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3463 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio medesimo.
6. All' onere complessivo di lire 6.200 milioni si fa fronte:
a) per lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 3.000 milioni per l' anno 1989, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato);
b) per lire 500 milioni, relativamente all' anno 1988, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3492 del precitato stato di previsione;
c) per lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3460 del medesimo stato di previsione; il precitato capitolo viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti;
d) per lire 500 milioni, relativamente all' anno 1989, mediante storno dal capitolo 1080 del precitato stato di previsione.