LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 40
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti a favore dell' Ente autonomo del porto di Trieste, faranno carico:
a) al capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte degli stanziamenti già autorizzati con l' articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, con l' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e con l' articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificati nella suddivisione annuale con l' articolo 53, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3; nella denominazione del precitato capitolo 3496 la parola << Contributo >> è sostituita con << Finanziamenti >>;
b) al capitolo 3498 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato, con l' articolo 60 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;
c) al capitolo 3502 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 43, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificato nella suddivisione annuale con l' articolo 44, terzo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone faranno carico:
a) al capitolo 3404 del precitato stato di previsione a fronte degli stanziamenti già autorizzati con l' articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e con l' articolo 41 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificati nella suddivisione annuale con l' articolo 53, primo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) al capitolo 3499 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo 61 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 50, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno, faranno carico:
a) al capitolo 3497 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 42 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificato nella suddivisione annuale con l' articolo 44, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5; nella denominazione del precitato capitolo 3497 la locuzione << Finanziamento straordinario >> viene sostituita con la locuzione << Finanziamenti >> e dopo la locuzione << dell' Aussa - Corno >> viene inserita la locuzione << per la realizzazione di programmi di investimento >>;
b) al capitolo 3500 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo 62 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 51, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

4. Per le finalità previste dal precitato articolo 17, sono autorizzate, inoltre, le seguenti spese:
a) relativamente ai finanziamenti dell' Ente autonomo del
porto di Trieste, la spesa complessiva di lire 14.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 10.000 milioni per l' anno 1989; detto onere fa carico al precitato capitolo 3496 il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 10.000 milioni per l' anno 1989;
b) relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 4.000 milioni per l' anno 1989; a tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 è istituito, a decorrere dall' anno 1988, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria
2.3. - Sezione IX - il capitolo 3506 (2.1.234.5.09.20) con la denominazione: << Finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
c) relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989. Detto onere fa carico al precitato capitolo 3497, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989.

5. All' onere complessivo di lire 23.000 milioni previsto dal comma 4, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).