LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 37
 Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28;
b) gli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44;
c) il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62;
d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66;
e) l' articolo 52 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;
f) l' articolo 71 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4;
g) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4;
h) l' articolo 25 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25;
i) l' articolo 11 della legge regionale 27 novembre 1986, n. 48.