LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 36
 Modificazione e abrogazione di norme
1. All' alinea del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soppresse le parole << alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell' elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli - Venezia Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, nonché >>.