LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 32
 Iniziative per lo sviluppo dei traffici multimodali
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei traffici multimodali ed i relativi servizi riguardanti il trasporto delle merci interessanti il territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare al capitale sociale di una società per azioni, a prevalente partecipazione pubblica, di cui possono fare parte enti pubblici ed organismi privati, interessati al settore dei traffici.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 35/1989