LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 30
 Indirizzi generali
1. Al fine di favorire una maggior efficienza e produttività nel trasporto delle merci, con particolare riguardo a quello con origine e destinazione il sistema portuale regionale, il contenimento dei costi ed un minore impatto sull' ambiente, l' Amministrazione regionale favorisce, con gli interventi di cui al presente Capo, l' integrazione fra i vari modi di trasporto delle merci in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti di cui alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.
2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1 e con riguardo anche ai contenuti del Piano generale dei trasporti approvato con DPCM del 10 aprile 1986, l' Amministrazione regionale avvia, con i provvedimenti di cui all' articolo 31, la promozione di un sistema di centri specializzati a servizio del trasporto delle merci, finalizzato a favorire l' integrazione modale in ambito regionale, imperniato sull' interporto di 2 livello indicato dal Piano generale dei trasporti da realizzarsi in corrispondenza del centro di interscambio ferroviario di Cervignano.
3. Nell' ambito del sistema di centri specializzati di cui al comma 2 è compreso l' autoporto di Udine, centro merci polifunzionale, in funzione dell' area urbana udinese, a servizio della commercializzazione delle merci e dei rapporti di import - export.
4. Al finanziamento del sistema di centri di cui ai precedenti commi si provvederà con successivo provvedimento legislativo.