LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 29
 Contributi a favore dell' AIOM
1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, nell' ottica di uno sviluppo organico ed equilibrato dei traffici di interesse regionale, con particolare riguardo ai traffici gravitanti sui porti regionali, mediante il potenziamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra tutte le componenti economiche ed istituzionali operanti nel comparto, la Regione sostiene l' attività operativa dell' Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi ( AIOM ) di Trieste.
2. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali secondo modalità da regolare con apposita convenzione.
3. L' ammontare dei contributi di cui al comma 2 non potrà superare il 70% delle spese annualmente previste per la realizzazione dei programmi dell' Agenzia.
Note:
1Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 57/1991