LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 27
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
effettuate da soggetti operanti nel settore dei traffici di
interesse regionale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all' articolo 26 contributi sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, a prezzi prefissati, correntemente chiamate leasing finanziario, dei seguenti mezzi:
a) attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature tecniche d' ufficio ed i contenitori, nonché mezzi di trasporto interni, stradali e ferroviari necessari per l' attività di impresa.

2. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per tre o cinque anni come stabilito dal contratto per l' operazione di leasing e sono commisurati entro il limite massimo del 25% del prezzo di acquisto dei beni stessi.
3. I contributi stessi non possono venir concessi per operazioni di leasing con durate diverse dai tre o cinque anni, né per contratti stipulati oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di contributo.
4. In via transitoria sono ammesse a contributo le operazioni effettuate nel 1986 purché le domande di contributo vengano presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali per il tramite di aziende o istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria.
6. I contributi previsti dal presente articolo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
7. Il contributo verrà proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.