LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 25
 Interventi in conto capitale a favore
degli investimenti privati nei porti
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile, alle imprese, loro consorzi e ai consorzi misti fra soggetti privati e pubblici che effettuino negli ambiti dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, come definiti dai Piani regolatori portuali, nonché nella zona interscambio merci di Monfalcone, investimenti diretti alla costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento degli edifici e degli impianti necessari all' attività dell' impresa, compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci. Beneficiano altresì dei predetti contributi le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attività di impresa.
2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, unitamente al preventivo di spesa e ad una relazione illustrativa delle finalità dell' investimento da effettuare.
3. La Giunta regionale delibera sull' ammissibilità dell' iniziativa al contributo, in relazione alle indicazioni del Piano regionale dei porti, e sull' entità del contributo da concedere.
4. Saranno privilegiati quegli interventi che per il particolare contenuto tecnologico, siano in grado di indurre una particolare qualificazione dell' ambito portuale in cui vengono effettuati.
5. Sono ammesse a contributo anche le iniziative avviate a partire dal 1 gennaio 1986 e non portate a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I contributi sono cumulabili, entro il limite della quota di spesa non coperta dai contributi stessi, con altre provvidenze in conto interessi o in annualità eventualmente previste da leggi statali o regionali.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 47/1993