LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 24
 Promozione e sviluppo dei traffici di interesse
della Regione Friuli - Venezia Giulia
1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli - Venezia Giulia e l' occupazione nel settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per la promozione e l' attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all' acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici medesimi, ivi compresi gli studi, le ricerche e le pubblicazioni, a carattere economico o giuridico svolti saltuariamente o con carattere di continuità da soggetti particolarmente esperti nelle problematiche dei traffici e che siano suscettibili di recare concreti contributi alla soluzione di problemi di interesse regionale.
2. Possono accedere alle provvidenze del presente articolo enti pubblici interessati alla promozione ed allo sviluppo dei traffici di interesse regionale, consorzi e società a prevalente partecipazione pubblica che abbiano la finalità di sviluppare e rendere competitivi i traffici attraverso la gestione coordinata dei servizi relativi ai trasporti interessanti i porti regionali, nonché la promozione e lo svolgimento di attività economiche strumentali o accessorie alle attività portuali, e, per particolari iniziative nel settore, anche soggetti di carattere privato.
3. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal comma 1, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, devono essere corredate da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi da attuarsi, il relativo preventivo sommario di spesa, nonché l' utilizzazione dei contributi stessi.
4. La Giunta regionale determina l' ammontare e le modalità di erogazione, anche in via anticipata, dei contributi, tenuto conto, oltre che dell' entità della spesa preventivata, anche dell' importanza e dell' interesse delle iniziative proposte.
5. Saranno privilegiate le iniziative atte a promuovere e propagandare unitariamente l' offerta dei servizi portuali della regione, in una visione integrata del sistema portuale regionale.
6. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i contributi entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di erogazione.
7. I rendiconti relativi dovranno essere presentati, unitamente ad una relazione illustrativa dei risultati conseguiti con le iniziative finanziate, entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
8. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori 12 mesi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 57/1991