LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 23
 Pareri degli enti sui lavori ed interventi
di competenza della Amministrazione regionale
1. Quando per l' esecuzione dei lavori e degli interventi di cui al presente Capo sia prevista l' acquisizione di pareri, nulla - osta e concessioni, detti atti devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
2. Il silenzio oltre il sessantesimo giorno dalla data della ricevuta di ritorno relativa alla predetta richiesta vale quale assenso.