Art. 22
1. Gli interventi di minore portata nonché gli acquisti ed i noleggi delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, fino al limite di euro 200.000, avvengono in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d' opera.
2. L' esecuzione degli interventi suindicati, compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con le imprese ha luogo a cura del Direttore del Servizio dei porti e delle attività emporiali.
3. I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, che esprime altresì parere di congruità relativamente agli acquisti e ai noleggi.
4. I fondi necessari per i lavori, gli acquisti ed i noleggi, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, possono essere messi a disposizione del Dirigente il Servizio dei porti e delle attività emporiali o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.
Note:
1Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 57/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 16/2001
3Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 16/2001
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010