LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 20
 Modalità di concessione, erogazione
e rendicontazione dei finanziamenti
1. I finanziamenti di cui all' articolo 17 vengono concessi ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei singoli programmi pluriennali di investimento.
2. La loro erogazione viene effettuata annualmente, in via anticipata, fino all' intero ammontare del finanziamento concesso per l' anno in corso.
3. Gli enti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione.
4. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
5. I rendiconti stessi devono essere corredati dai progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, delle opere comprese nei programmi pluriennali di investimento.
6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi.
6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 25/1989
2Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
3Comma 6 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004