LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 18
 Caratteristiche dei programmi finanziabili
1. I programmi di cui all' articolo 17 comprendono:
a) la realizzazione ed il completamento di opere, l' acquisto di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dei porti;
b) la manutenzione straordinaria di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, già esistenti o realizzati successivamente all' entrata in vigore della presente legge;
c) altre iniziative finalizzate al potenziamento strutturale, operativo e produttivistico degli scali, ivi compresi il raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone;
d) gli impianti e le attrezzature finalizzate alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione.

2. Gli impianti e le attrezzature di cui alla lettera a) possono essere concessi in comodato da parte dei soggetti di cui all' articolo 17 alle Compagnie portuali per l' espletamento dei relativi servizi, anche al fine di contribuire al contenimento dei costi delle operazioni portuali.
2 bis. Per il porto di Porto Nogaro possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere pertanto ammesse a finanziamento, le spese relative ai lavori di manutenzione ordinaria di opere, impianti ed attrezzature.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.