LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1987
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura

Art. 5
 
1. Le domande dei soggetti interessati, indirizzate all' ente gestore, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
a) qualora si tratti di privati, di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 2:
1) stato di famiglia del richiedente;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ha in uso l' immobile richiesto in proprietà;
4) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ed i familiari coabitanti non posseggono altre idonee abitazioni ovvero, in caso di proprietari di abitazioni non adeguate ai sensi della norma di cui all' articolo 1, comma 3, dichiarazione con cui i medesimi si impegnano ad alienare le stesse entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto medesimo;
b) qualora si tratti di società cooperative, di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 2:
1) statuto ed atto costitutivo;
2) certificato di iscrizione al Registro regionale delle cooperative e di vigenza;
3) deliberazione del Consiglio di amministrazione di autorizzazione all' acquisto.

2. All' ente gestore è riservata la facoltà di richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni, qualsiasi altro documento atto a comprovare il diritto all' acquisto.
3. I soggetti autorizzati all' acquisto hanno l' obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l' immobile e di occupare l' alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 40/1991
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 40/1991
3Comma 3 aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 40/1991