LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1987
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura

Art. 4
 
1. Nella determinazione del prezzo di cessione dell' immobile, effettuato sulla base di una perizia di stima, l' ente gestore terrà conto, in detrazione:
a) delle migliorie eventualmente apportate all' immobile stesso da parte dell' utente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;
b) dell' ammontare dei canoni di locazione o di affittanza già versati dai soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della presente legge, rivalutati alla data di stima.

2. In considerazione delle finalità sociali perseguite dal disciolto Ente Nazionale per le Tre Venezie, nonché della tipologia degli immobili finalizzata alla bonifica ed allo sviluppo agricolo della zona, il prezzo determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto del 30%.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 40/1991
2Comma 2 aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 40/1991