LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1987
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura

Art. 3
 
1. L' acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d' acquisto anche in forma rateale.
2. Nel caso di pagamento rateale, il richiedente, qualora si tratti di privati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, deve anticipare in contanti non meno del 25 per cento del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali non superiori a 30, comprensive di un interesse su base annua, pari a quello previsto dal decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni.
2 bis. Nel caso di pagamento rateale il richiedente, qualora si tratti di società cooperativa, deve anticipare non meno del 25 per cento del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali, non superiori a trenta, comprensive di un interesse calcolato su base annua, pari a quello previsto dal decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all' atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell' ipotesi di pagamento dilazionato.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 40/1991
2Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 11, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.