LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1987, n. 21

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1987
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura

Art. 10
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i propri beni immobili, trasferiti dallo Stato e già gestiti dal soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, situati in località Villaggio del Pescatore, nel comune di Duino - Aurisina, procedendo a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:
a) quando l' acquirente, od il suo dante causa, risulti assegnatario dell' immobile anche in via provvisoria, da parte del gestore Ente nazionale per le Tre Venezie, con applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240;
b) quando l' acquirente sia locatario, affittuario od abbia comunque in uso l' immobile stesso, continuativamente da almeno tre anni;
c) quando l' acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l' immobile è intercluso;
d) quando l' acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l' immobile. Nel caso di più richiedenti, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa fra gli stessi.

2. Hanno diritto all' acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita.
3. I soggetti autorizzati all' acquisto hanno l' obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l' immobile e di occupare l' alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.
Note:
1Comma 2 aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 40/1991
2Comma 3 aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 40/1991
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, L. R. 40/1991