LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 64
 Villa Manin
1. Per gli interventi di cui all' art. 1 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 36, la spesa relativa è prevista nell' ammontare massimo di lire 350 milioni. Detta spesa farà carico, per lire 150 milioni, al capitolo 860 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1987 e, per lire 200 milioni, al medesimo capitolo dello stato di previsione della spesa per l' anno 1988.
2. La somma massima prevista dall' art. 4, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, viene elevata a lire 2 milioni.
3. L' importo di lire 1.500.000 di cui all' art. 4, secondo comma, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, viene elevato a lire 6 milioni e farà carico al capitolo 807 dello stato di previsione della spesa del bilancio nella misura massima annua di lire 24 milioni.
Art. 65
 Sede di attività del Centro regionale
per il potenziamento della viticoltura ed enologia
1. Ai fini della valorizzazione della viticoltura nel Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, propri immobili, eventualmente acquisiti anche attraverso compravendita, da destinare a sede di attività promozionali del Centro medesimo.
2. Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore alle finanze.
Art. 66
 Scuola convitto dell' IRFoP in Comune di Paluzza
1. Al fine di consentire la realizzazione di una scuola - convitto per gli allievi dei corsi di formazione professionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente in proprietà all' Istituto regionale per la formazione professionale l' immobile, con relative pertinenze, sito in Comune di Paluzza, denominato Casa della gioventù italiana, appartenente al patrimonio della Regione.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 69
 Interpretazione autentica art. 13, primo comma,
legge regionale 6 agosto 1985, n. 30
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 13, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, si intende che l' Amministrazione regionale può avvalersi del fondo speciale di cui alla medesima disposizione per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, così come modificato ed integrato dall' articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e dall' articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4, in alternativa all' emanazione diretta di atti di spesa a favore degli istituti mutuanti.
Art. 70
1.
Il primo comma dell' art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, viene sostituito dal seguente:
<< Limitatamente al personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, la Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, rimborserà, a partire dal 1 gennaio 1984, le spese relative al trattamento economico dei giovani occupati esclusivamente agli enti indicati nella lettera c) dell' art. 7 della richiamata legge 16 maggio 1984, n. 138, e regolerà i rapporti finanziari con gli enti di cui alla lettera b) dell' articolo 7 della legge medesima, in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l' anno 1983. >>.

Art. 71
1. Ai fini dell' utilizzo dei fondi ripartiti dallo Stato a termini dell' articolo 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752 per il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n. 797/1985, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione a ripartire - nell' ambito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia - le disponibilità da impiegare per gli interventi medesimi.
Art. 72
 Integrazione dell' art. 6
legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56
1.
Dopo il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, viene aggiunto il seguente comma:
<< La forma di rimborso prevista dal precedente comma si applica - limitatamente alle quote riferibili agli anni per i quali permane ancora il vincolo di destinazione degli impianti in conformità alla vigente legislazione in materia - anche in relazione agli importi dei contributi concessi ai sensi del primo comma del successivo articolo 7, nonché della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, agli enti ed alle società di cui al primo comma del precedente articolo 5. >>.

Art. 73
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.