LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 51
 Rifinanziamento interventi
in attuazione dell' accordo di Osimo
(programma 1.3.1.)
1. In attuazione del quattordicesimo comma dell' articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa necessaria per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all' articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, per un importo complessivo di lire 170 miliardi, suddiviso in ragione di lire 61 miliardi per l' anno 1987, 53 miliardi per l' anno 1988, 18 miliardi per l' anno 1989 e 38 miliardi per l' anno 1990.
2. L' onere di lire 132 miliardi, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 132 miliardi, suddivisi in ragione di lire 61 miliardi per l' anno 1987, 53 miliardi per l' anno 1988 e 18 miliardi per l' anno 1989.
3. All' onere complessivo di lire 132 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
4. La quota autorizzata per l' anno 1990 farà carico al corrispondente capitolo di bilancio per l' anno medesimo.
Art. 52
 Opere pubbliche di viabilità forestale
(programma 1.4.1.)
1. L' autorizzazione di spesa di lire 3.250 milioni, disposta per gli anni dal 1986 al 1990, in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni medesimi, con l' articolo 25 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è revocata a decorrere dall' anno 1987.
2. Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della precitata legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4083 (2.1.234.3.10.11.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per l' esecuzione di opere pubbliche di viabilità forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
4. Al predetto onere di lire 1.300 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui al precedente comma n. 1, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4078 del precitato stato di previsione: di detto importo la quota di lire 650 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1986, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 8 del 21 gennaio 1987.
5. Per le finalità previste dall' articolo 25 ter della precitata legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
6. L' onere complessivo di lire 1.300 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 4078 del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
7. Le quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 53
 Interventi forestali nelle zone terremotate
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, limitatamente ai benefici di cui al secondo comma dell' articolo medesimo, e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della medesima legge regionale n. 6/1982, come modificati con gli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 agosto 1984, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4082 (2.1.232.3.10.11) con la denominazione: << Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese sostenute nella riconversione delle specie legnose al fine del miglioramento qualitativo e quantitativo dei boschi, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4165 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 22 del 16 febbraio 1987.
Art. 54
 Sistemazioni idraulico - forestali nelle zone terremotate
(programma 1.4.2.)
1. Per il completamento e l' esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come modificate ed integrate dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e dalla legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1987 nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - Sezione X - il capitolo 4168 (2.1.210.3.10.15) con la denominazione: << Spese per il completamento e l' esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale da realizzare nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni per l' anno 1987 cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4165 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' art. 21 primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 22 del 16 febbraio 1987.
Art. 55
 Edilizia convenzionata ed agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Il limite di impegno di lire 485 milioni iscritto sul capitolo 2596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 in corrispondenza all' assegnazione statale disposta con l' articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene ridotto di lire 57.964.000 a decorrere dall' anno 1987. Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1987 al 2004 vengono ridotte di lire 57.964.000 per ciascuno degli anni medesimi.
2. Per l' attuazione di interventi di completamento di programmi di edilizia convenzionata e agevolata ai sensi dell' articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato, nell' anno 1987, il limite di impegno di lire 57.964.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 579.640.000 per l' anno 1987 e nella misura di lire 57.964.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2004.
3. L' onere di lire 695.568.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza:
1) in relazione al precedente primo comma, presenta sufficiente disponibilità per lire 201.680.902 relative al 1987 (di cui 143.716.902 corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 del 9 febbraio 1987) e per lire 115.928.000 relative agli anni 1988 e 1989;
2) per lire 377.959.098, relative all' anno 1987, viene elevato, in termini di competenza, in corrispondenza alla maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 392 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, sempre in termini di competenza, di lire 377.959.098 per l' anno 1987.

4. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 57
 Finanziamento all' ERSA per interventi
a favore del Centro zootecnico sperimentale
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7484 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto del' Assessore all' agricoltura n. 43 del 5 febbraio 1987.
Art. 58
 Concorso sugli interessi
prestiti agrari per calamità naturali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 20 - programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7505 (2.1.243.6.10.10) con la denominazione: << Concorso negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi da istituti esercenti il credito agrario alle associazioni dei produttori riconosciute ed alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli che abbiano subito una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali - fondi statali - (artt. 7 e 18 legge regionale 23 agosto 1985, n. 45) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
4. All' onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 20 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 59
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno per lire 1.000 milioni, dal capitolo 7046 del precitato stato di previsione, e per le restanti lire 1.000 milioni dal capitolo 7047 del medesimo stato di previsione.
3. I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della già citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 60
 Contributi sugli interessi
per investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Il contributo in conto interessi dell' Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è elevato, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati anteriormente al 1 gennaio 1987, alla misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento determinato ai sensi dell' articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula stessa, o altro minore tasso e la rata calcolata al tasso del 7%.
2. La quota di maggior contributo per effetto dell' elevazione di cui al precedente comma viene corrisposta a fronte delle rate di ammortamento in scadenza a partire dal 30 giugno 1987.
3. Il capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, cui fanno carico gli oneri conseguenti al disposto di cui ai precedenti commi, presenta sufficiente disponibilità.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 62
 Contributi in conto capitale alle imprese artigiane
(programma 3.2.10)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo dal capitolo 8461 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987.
Art. 63
 Contributo sugli interessi
per investimenti delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Allo scopo di consentire l' accoglimento delle domande presentate a tutto il 15 agosto 1984, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, ed integrato dalla legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, è autorizzato, nell' anno 1987, il limite di impegno di lire 230 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 690 milioni.
4. Al predetto onere complessivo di lire 690 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1410 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.