LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi nei settori
della viabilità e dei trasporti
Art. 23
 Interventi a favore della viabilità degli enti locali
legge regionale 20 maggio 1985, n. 22
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 11, lettera a), e 12, della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 7.750 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 7.750 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 7.750 milioni per l' anno 1987.
3. Per le finalità previste dall' articolo 11, lettera b) della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.880 milioni per l' anno 1987.
4. Il predetto onere di lire 2.880 milioni fa carico al capitolo 3412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.880 milioni per l' anno 1987.
Art. 24
 Spese di avvio dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia
(programma 1.3.1.)
1. L' amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 600 milioni a favore della << Stazioni doganali ed autoportuali di Gorizia >> - Società per azioni - con sede in Gorizia quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria e dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia.
2. Le quote del finanziamento di cui al comma precedente potranno essere erogate in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno; la << SDAG >> è tenuta, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 11 - programma 1.3.1. - spese correnti - categoria 1.6 - Sezione IX - il capitolo 3361 (2.1.163.2.09.18) - con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla << SDAG >> - SpA - di Gorizia per le spese di primo impianto per funzionamento della Stazione confinaria dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 25
 Direzione lavori grande viabilità
di cui al DPR n. 100/ 1978
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni per l' anno 1987.
Art. 26
 Interventi urgenti
per opere marittime e di navigazione interna
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni per l' anno 1987.