LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 69
 Interpretazione autentica art. 13, primo comma,
legge regionale 6 agosto 1985, n. 30
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 13, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, si intende che l' Amministrazione regionale può avvalersi del fondo speciale di cui alla medesima disposizione per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, così come modificato ed integrato dall' articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e dall' articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4, in alternativa all' emanazione diretta di atti di spesa a favore degli istituti mutuanti.