LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 65
 Sede di attività del Centro regionale
per il potenziamento della viticoltura ed enologia
1. Ai fini della valorizzazione della viticoltura nel Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, propri immobili, eventualmente acquisiti anche attraverso compravendita, da destinare a sede di attività promozionali del Centro medesimo.
2. Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore alle finanze.