LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi dell' articolo 1, quarto ed undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, ed iscritto sui capitoli 401 dello stato di previsione dell' entrata e 2617 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno iscritte nella misura di lire 2.263.700.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2013, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegato alla presente legge.