LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1987
Materia:
450.01 - Caccia

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
Art. 1
 
1. Sul territorio del Friuli-Venezia Giulia viene introdotta, ai fini di protezione, incremento, conoscenza e sfruttamento razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti delle specie, nei periodi e con le modalità, indicati nelle disposizioni che seguono, tenendo altresì conto dei sistemi di gestione venatoria praticati nel Centro Europa.
2. La caccia di selezione, di cui al comma 1., si pratica in via alternativa agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente nei confronti delle specie qui considerate.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 43, comma 12, L. R. 30/1999
2Parole soppresse al comma 1 da art. 48, comma 7, L. R. 13/2009
Art. 2
 
1. Sull' intero territorio regionale la caccia selettiva per qualità, sesso e struttura agli ungulati potrà essere esercitata nei confronti delle specie e per i periodi sotto elencati senza cane e con fucile a canna rigata:
a) capriolo: dal 15 maggio al 15 gennaio;
b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;
c) cervo: dal 16 agosto al 15 gennaio;
d) camoscio: dal 16 agosto al 31 dicembre;
e) daino e muflone: dal 16 agosto al 15 gennaio.
(1)
2. È ammesso l' uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3.
2 bis. Al fine di contenere l'espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l'uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.
3. La caccia selettiva di cui al comma 1. può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì.
4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.
4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale può essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.
5. La pratica della caccia selettiva per le specie qui considerate rimane subordinata alla non inclusione delle specie medesime nell' elenco degli ungulati particolarmente protetti a seguito di divieti regionali adottati ai sensi dell' articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 6/2008
2Comma 2 bis aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 6/2008
3Comma 4 sostituito da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4Comma 4 bis aggiunto da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 3
 
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4. Per il gallo cedrone ed il gallo forcello è comunque vietata qualsiasi forma di caccia, compresa quella autunnale, in tutte quelle riserve di diritto nelle quali la Regione accerti una consistenza e/o densità inferiore ai limiti minimi che saranno fissati per ciascuna delle due specie con il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al successivo articolo 6.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991
2Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991
4Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 4
 
1. Nelle singole riserve di caccia di diritto l' assemblea dei soci può stabilire di praticare sull' intero territorio o su parte di esso, in alternativa a tutte le altre forme di caccia consentite nei confronti delle specie interessate, la caccia di selezione di cui alla presente legge. Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona - ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione - della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.
2. I cacciatori devono scegliere di praticare in via alternativa la caccia agli ungulati in forma tradizionale o in forma selettiva ed esercitare la sola forma di caccia prescelta a tutte le specie di ungulati cacciabili in un unico territorio della riserva di caccia di appartenenza con l'eccezione del camoscio, muflone e daino, che sono cacciabili solo di selezione da tutti i cacciatori. La richiesta deve essere effettuata entro il 31 marzo.
3. Nel caso in cui la caccia di selezione venga praticata su parte del territorio della riserva di caccia di diritto, il piano di abbattimento, di cui al successivo articolo 6, deve riguardare la sola zona destinata a tale forma di caccia ed il socio praticante la medesima non può esercitare per quelle specie nei cui confronti esercita la caccia di selezione altre forme di caccia sull' intero territorio della riserva.
3 bis. Al fine di conformare la gestione venatoria alle esigenze delle specie cacciabili e di consentire il completamento dei piani di abbattimento, l'Assemblea dei soci della Riserva di caccia può deliberare di praticare la caccia di selezione agli ungulati anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
3 ter. L'attività venatoria di cui al comma 3 bis è esercitata dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 21/1993
2Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 24/1996 con effetto dalla stagione venatoria 1997-1998.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 10/2003
4Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 10/2003
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 3, L. R. 6/2008
6Comma 3 bis aggiunto da art. 43, comma 4, L. R. 6/2008
7Comma 3 ter aggiunto da art. 43, comma 4, L. R. 6/2008
Art. 5
 
1. Possono esercitare la caccia di selezione di cui alla presente legge coloro i quali abbiano superato l'esame di cui all' articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
1 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia di selezione anche i cacciatori che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da un socio in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, che funga da tutore e se ne assuma preventivamente per iscritto, di fronte al Direttore della riserva di caccia, la totale responsabilità relativamente alla gestione faunistica.
2.  
( ABROGATO )
(4)
3.  
( ABROGATO )
(5)
4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l' invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.
5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsto dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 11, comma 1, L. R. 21/1993
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 24/1996
3Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 13, L. R. 30/1999
4Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, L. R. 13/2000
6Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 10/2003
7Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
9Parole sostituite al comma 1 bis da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
Art. 6
 
1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, di cui all' articolo 1 della presente legge, i Direttori delle riserve di caccia di diritto, cui spetta organizzare tale forma di caccia, sentito il Consiglio direttivo delle riserve medesime ed i concessionari delle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, predispongono per le popolazioni delle specie interessate, censimenti e piani di abbattimento, i quali devono, fra l' altro, indicare il numero massimo - correlato ai risultati dei censimenti - di esemplari da prelevare per singole specie.
2.  
( ABROGATO )
3. Le modalità ed i termini per la predisposizione, presentazione ed approvazione delle operazioni di censimento e dei piani di abbattimento sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi, sentito il Comitato faunistico-venatorio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con lo stesso decreto vengono, altresì, fissate, in relazione alla consistenza complessiva delle singole specie presenti, le percentuali minime e massime degli esemplari, entro le quali potrà essere consentito il prelievo da parte del piano di abbattimento, nonché criteri e modalità per l' esercizio della caccia di selezione nelle riserve di caccia di diritto, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
5. Per particolari esigenze locali, i Distretti venatori competenti per territorio possono emanare disposizioni aggiuntive per l' esercizio della caccia di selezione, nel rispetto, peraltro, del decreto del Presidente della Giunta regionale e delle norme più sopra richiamate.
6.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 14, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al comma 3 da art. 43, comma 15, L. R. 30/1999
3Parole sostituite al comma 5 da art. 43, comma 16, L. R. 30/1999
4Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 7
 
1. Nelle riserve in cui si pratica la caccia di selezione agli ungulati possono effettuarsi, per i periodi e con le modalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, anche l' addestramento e l' allenamento dei cani da traccia.
2. Il divieto di addestramento ed allenamento dei cani nei giorni di caccia alla selvaggina stanziale previsto dall' articolo 7, nono comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, non trova applicazione nei giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
3. Lo svolgimento delle gare cinofile con cani da traccia si effettua secondo le modalità previste dall' articolo 7 della citata legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 15/1991
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 21/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1 ter, L. R. 21/1993 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1 quater, L. R. 21/1993 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
4Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 11
 
1. Dal trentesimo giorno successivo all' emanazione del decreto di cui all' articolo 6 della presente legge, è abrogato l' articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, e cessa di avere applicazione nel territorio regionale l' articolo 43 del RD 5 giugno 1939, n. 1016, ed ogni altra norma comunque incompatibile con le disposizioni di cui alla presente legge.