LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1987
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 6
 
1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, di cui all' articolo 1 della presente legge, i Direttori delle riserve di caccia di diritto, cui spetta organizzare tale forma di caccia, sentito il Consiglio direttivo delle riserve medesime ed i concessionari delle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, predispongono per le popolazioni delle specie interessate, censimenti e piani di abbattimento, i quali devono, fra l' altro, indicare il numero massimo - correlato ai risultati dei censimenti - di esemplari da prelevare per singole specie.
2.  
( ABROGATO )
3. Le modalità ed i termini per la predisposizione, presentazione ed approvazione delle operazioni di censimento e dei piani di abbattimento sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi, sentito il Comitato faunistico-venatorio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con lo stesso decreto vengono, altresì, fissate, in relazione alla consistenza complessiva delle singole specie presenti, le percentuali minime e massime degli esemplari, entro le quali potrà essere consentito il prelievo da parte del piano di abbattimento, nonché criteri e modalità per l' esercizio della caccia di selezione nelle riserve di caccia di diritto, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
5. Per particolari esigenze locali, i Distretti venatori competenti per territorio possono emanare disposizioni aggiuntive per l' esercizio della caccia di selezione, nel rispetto, peraltro, del decreto del Presidente della Giunta regionale e delle norme più sopra richiamate.
6.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 14, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al comma 3 da art. 43, comma 15, L. R. 30/1999
3Parole sostituite al comma 5 da art. 43, comma 16, L. R. 30/1999
4Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.