LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1987
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 5
 
1. Possono esercitare la caccia di selezione di cui alla presente legge coloro i quali abbiano superato l'esame di cui all' articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
1 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia di selezione anche i cacciatori che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da un socio in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, che funga da tutore e se ne assuma preventivamente per iscritto, di fronte al Direttore della riserva di caccia, la totale responsabilità relativamente alla gestione faunistica.
2.  
( ABROGATO )
(4)
3.  
( ABROGATO )
(5)
4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l' invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.
5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsto dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 11, comma 1, L. R. 21/1993
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 24/1996
3Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 13, L. R. 30/1999
4Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, L. R. 13/2000
6Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 10/2003
7Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
9Parole sostituite al comma 1 bis da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.