LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/05/1987
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 3
 
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4. Per il gallo cedrone ed il gallo forcello è comunque vietata qualsiasi forma di caccia, compresa quella autunnale, in tutte quelle riserve di diritto nelle quali la Regione accerti una consistenza e/o densità inferiore ai limiti minimi che saranno fissati per ciascuna delle due specie con il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al successivo articolo 6.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991
2Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991
4Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.