LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1987
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 2
 
1. Sull' intero territorio regionale la caccia selettiva per qualità, sesso e struttura agli ungulati potrà essere esercitata nei confronti delle specie e per i periodi sotto elencati senza cane e con fucile a canna rigata:
a) capriolo: dal 15 maggio al 15 gennaio;
b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;
c) cervo: dal 16 agosto al 15 gennaio;
d) camoscio: dal 16 agosto al 31 dicembre;
e) daino e muflone: dal 16 agosto al 15 gennaio.
(1)
2. È ammesso l' uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3.
2 bis. Al fine di contenere l'espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l'uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.
3. La caccia selettiva di cui al comma 1. può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì.
4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.
4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale può essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.
5. La pratica della caccia selettiva per le specie qui considerate rimane subordinata alla non inclusione delle specie medesime nell' elenco degli ungulati particolarmente protetti a seguito di divieti regionali adottati ai sensi dell' articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 6/2008
2Comma 2 bis aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 6/2008
3Comma 4 sostituito da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4Comma 4 bis aggiunto da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017