LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO IV
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
 
Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell' attività svolta dall' Amministrazione regionale in materia di protezione civile.
Art. 36
 
Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.