LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.
Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l' evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.
2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.
2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all' articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.
2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.
3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.
L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.
5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Si segnala che nell'articolo non è presente il comma 2 ter.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11 bis, comma 1, L. R. 8/1977
2Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1992
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
5Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 1/2001
6Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 12/2003
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 62, L. R. 30/2007
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, lettera d), L. R. 9/2009
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 11/2009
10Terzo comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
11Quinto comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
12Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011
13Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 79, lettera b), L. R. 11/2011
14Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 70, L. R. 18/2011
15Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 103, L. R. 14/2012