LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 13
 
Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre che della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 24, e dei seguenti organismi:
- Comitato tecnico scientifico per la protezione civile;
- Comitato regionale per le emergenze.