LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62

Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 << Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1986
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 1
 
L' articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
Alla segreteria di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) un elemento di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria;
b) una o due unità aggiuntive di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere o equiparata, rispettivamente ai gruppi da 11 a 20 ed a quelli con oltre 20 consiglieri iscritti;
c) una, due, tre o quattro unità aggiuntive, di qualifica funzionale non superiore a quella di segretario o equiparata, rispettivamente ai gruppi con meno di 5, da 5 a 10, da 11 a 20 ed a quelli con oltre 20 consiglieri iscritti.

Al capo della segreteria si applicano l' indennità e le medesime disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari.
Al restante personale della segreteria si applicano le medesime disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari.
Al predetto personale si intendono estese le disposizioni adottate per le segreterie particolari. >>.